DL 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contratto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
ATTI

OGGETTO: DL 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contratto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico

Facendo seguito all’aggiornamento normativo in oggetto si comunicano le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus, in vigore dal 1° aprile 2022.
GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA (Art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021)
In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (anche da parte dei docenti) (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)
Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione
NB: l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA (Art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021)

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per studenti che presentano disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali/logistiche degli edifici non lo consentano;
c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
d) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19
Si prevede a breve la sottoscrizione dell’aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020)

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI
L’art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):
“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass base) di cui all’articolo 9, comma 2.”.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:
– per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

RIUNIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le riunioni degli organi collegiali sono state svolte in modalità a distanza in forma del comma 2bis dell’art.73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva tale possibilità fino alla fine dell’emergenza. Il venire meno dell’emergenza determina de facto la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza a meno che essa «non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

OBBLIGO VACCINALE
Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all’esito negativo della procedura di controllo l’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa. La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.

Si ricorda, infine, che, come richiamato dalla nota MI n. 620 del 28 marzo 2022, per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Donato Romano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati

Nota-MI-0000620.pdf

Covid_19_superamento_fase_emergenziale_DL_24_03_2022_n_24_GU_20220324_070.pdf

nota-410-del-29-marzo-2022-applicazione-in-ambito-scolastico-disposizioni-dl-24-2022-aggio.pdf

Ultima revisione il 23-05-2023